LEGGE 12 marzo 1968, n. 442 - Istituzione di una universita' statale in Calabria

Coming into Force07 Maggio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/22/068U0442/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date12 Marzo 1968
Published date22 Aprile 1968
Official Gazette PublicationGU n.103 del 22-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituita l'Universita' statale in Calabria comprendente le seguenti facolta': facolta' di lettere e filosofia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, facolta' di ingegneria e facolta' di scienze economiche e sociali.

L'universita' ha carattere residenziale.

L'universita' comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sara' determinato dallo statuto.

L'Universita' statale in Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art 2.

La facolta' di lettere e filosofia sara' ordinata con i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sara' ordinata con i corsi di laurea in matematica, in fisica ed in scienze naturali.

La facolta' di ingegneria sara' ordinata con i corsi di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, e in tecnologie industriali.

La facolta' di scienze economiche e sociali sara' ordinata con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico e ad indirizzo sociale.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali.

Fino a quando non sara' stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le facolta' di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali, sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diploma di laurea al quale sara' attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063: italiano, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino; lingua straniera; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante dovranno:

  1. seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

  2. frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminario a fini didattici.

Un comitato interfacolta', presieduto dal rettore e formato dai presidi delle facolta' interessate e da docenti prescelti dalle facolta' stesse, provvedera' all'istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sara' anno per anno stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione.

I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attivita' didattica nel quinto anno di corso.

Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite la prima e seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il comitato interfacolta' predetto e il provveditore agli studi competente.

Ai fini del presente articolo, la commissione per gli esami di laurea e' integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Sempre ai fini del presente articolo la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporra' un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sara' chiamato ad insegnare.

Art 3.

Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, in tecnologie industriali e in scienze economiche e sociali valgono gli stessi titoli di studio richiesti per l'ammissione, rispettivamente, alla facolta' di ingegneria e alla facolta' di economia e commercio.

Art 4.

L'Universita' in Calabria si organizza in facolta' e in istituti policattedra.

Art 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri udito il parere del CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' stabilita la sede dell'Universita' in Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e nel programma economico nazionale.

Art 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Al predetto comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:

  1. formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

  2. formulare...

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