LEGGE 11 luglio 1977, n. 411 - Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta

Coming into Force25 Aprile 1978
Published date25 Luglio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/07/25/077U0411/CONSOLIDATED/19961230
Enactment Date11 Luglio 1977
Official Gazette PublicationGU n.202 del 25-07-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.

Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo.

Art 2.

La tassa e' determinata secondo la formula:

T = t x n dove

T e' l'ammontare della tassa dovuta per ogni volo;

t e' il coefficiente unitario di tassazione,

n e' il numero delle unita' del servizio prodotte da ogni volo.

Art 3.

Il coefficiente unitario di tassazione e' calcolato dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale, per il numero totale delle unita' di servizio prodotte da tale tipo di attivita', riferita all'anno solare precedente ed e' determinato con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro.

Il costo di cui al precedente comma e' determinato dal Ministero dei trasporti sulla base dei dati forniti dal ministero della difesa e comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento e agli interessi delle spese sostenute dallo Stato per gli impianti di assistenza al volo, nonche' le spese di esercizio degli stessi impianti e le spese amministrative di gestione della, tassa di cui all'articolo 1, ambedue riferiti all'anno solare precedente.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il calcolo di cui al primo comma puo' essere effettuato sulla base di una quota del costo totale, non inferiore al 50 per cento, sostenuto dallo Stato in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonche' delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritto per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, integrata da un rappresentante del Ministero della difesa.

In ogni caso, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il coefficiente stesso deve essere calcolato sulla base dell'intero costo totale.

Art 3.

((Il coefficiente unitario di tassazione e' calcolato dividendo il costo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale per il numero totale delle unita' di servizio prodotte da tale tipo di attivita' ed e' determinato con decreto del Ministro dei trasporti.

Il costo di cui al precedente comma comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento ed agli interessi delle spese degli impianti...

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