LEGGE 26 luglio 1974, n. 330 - Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito

Coming into Force27 Agosto 1974
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date26 Luglio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/08/12/074U0330/CONSOLIDATED/20100508
Published date12 Agosto 1974
Official Gazette PublicationGU n.211 del 12-08-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense:

  1. Atti di valore:

1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;

2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;

3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito; B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:

1) croce d'oro al merito dell'Esercito;

2) croce d'argento al merito dell'Esercito;

3) croce di bronzo al merito dell'Esercito.

Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o piu' persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.

La medaglia di bronzo e' concessa per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

La medaglia al valore dell'Esercito puo' essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprieta' al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purche' conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprieta' al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle forze armate dello Stato.

E' data facolta' di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Esercito, concessa alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, e' necessario essere di buona condotta morale.

Non possono altresi' ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito, ne' l'autorizzazione a fregiarsene...

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