LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146 - Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero

Coming into Force26 Gennaio 1960
Published date11 Gennaio 1960
Enactment Date28 Dicembre 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/01/11/059U1146/CONSOLIDATED/19840818
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1960
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.

Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.

Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.

Art 1.

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. 1

Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. 1

Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.

Art 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.

Art 3.

Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte.

Il Ministro per le finanze puo' con proprio decreto, stabilire nuove modalita' di pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 del presente testo:

La presente legge, munita del sigillo dello...

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