Art
1.
Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.
Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.
Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
Art
1.
Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. 1
Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. 1
Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
Art
2.
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.
Art
3.
Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte.
Il Ministro per le finanze puo' con proprio decreto, stabilire nuove modalita' di pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 del presente testo:
La presente legge, munita del sigillo dello...