LEGGE 21 maggio 2002, n. 99 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia

Coming into Force25 Maggio 2002
Enactment Date21 Maggio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/05/24/002G0132/ORIGINAL
Published date24 Maggio 2002
Official Gazette PublicationGU n.120 del 24-05-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)

  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET - Societa' finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti.

Art 2.

(Composizione e durata della Commissione)

  1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

  3. Il Presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

  4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto il componente con maggiore anzianita' parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianita' parlamentare, il senatore piu' anziano di eta'.

  6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine puo' essere prorogato per una sola volta, per non piu' di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

  7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Tale relazione, nonche' ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione, non puo' avere ad...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT