LEGGE 24 luglio 1985, n. 409 - Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee

Coming into Force28 Agosto 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/08/13/085U0409/CONSOLIDATED/20070217
Published date13 Agosto 1985
Enactment Date24 Luglio 1985
Official Gazette PublicationGU n.190 del 13-08-1985 - Suppl. Ordinario
TITOLO I
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonche' dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato ....

Art 2.

ART. 2.

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione.

Art 3.

ART. 3.

Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.

I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Art 4.

ART. 4.

Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche' i soggetti indicati al successivo articolo 20.

L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.

L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art 4.

ART. 4.

Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche' i soggetti indicati al successivo articolo 20.

L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.

L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. 1

Art 4.

ART. 4.

Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

A tale Albo hanno facolta' di iscrizione ... i soggetti indicati al successivo articolo 20.

L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.

L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. (1)

Art 5.

ART. 5.

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

Art 5.

ART. 5.

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra. 1

Art 5.

ART. 5. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003 N. 14

Art 6.

ART. 6.

L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".

La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Detta composizione e' ulteriormente aumentata di una unita' per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unita' per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.

Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine del Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.

Il presidente del seggio elettorale da' attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.

All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:

"e) per l'esame...

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