LEGGE 3 marzo 1951, n. 178 - Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze

Coming into Force14 Aprile 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/03/30/051U0178/CONSOLIDATED/20150813
Published date30 Marzo 1951
Enactment Date03 Marzo 1951
Official Gazette PublicationGU n.73 del 30-03-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.

Art 2.

Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.

L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.

Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta e' presieduta dal cancelliere.

Art 2.

Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.

L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.

Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati.

COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124.

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

((1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.

  1. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine)).

Art 3.

L'Ordine e' composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Per altissime benemerenze puo' essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del...

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