DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 619 - Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978)

Coming into Force22 Ottobre 1980
Published date07 Ottobre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/10/07/080U0619/CONSOLIDATED/19930803
Enactment Date31 Luglio 1980
Official Gazette PublicationGU n.275 del 07-10-1980 - Suppl. Ordinario
Titolo I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Costituzione

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della sanita'.

L'Istituto e' dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.

Art 2.

Attribuzioni del Ministro della sanita'

Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanita' puo' sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto.

Art 3.

Compiti e modalita' di svolgimento

Spettano all'Istituto:

  1. la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;

  2. la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine l'Istituto;

1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;

2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;

4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':

le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;

le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);

le determinazioni di cui al precedente punto b);

5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;

6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici nei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.

Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

Art 4.

Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca

Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Titolo II ORDINAMENTO
Art 5.

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

il comitato amministrativo;

il comitato esecutivo;

il comitato tecnico-scientifico;

il direttore dell'Istituto.

Art 5.

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

il comitato amministrativo;

il comitato esecutivo;

il comitato tecnico-scientifico;

il direttore dell'Istituto. 3

Art 6.

Composizione e funzionamento del comitato amministrativo

Il comitato amministrativo e' nominato dal Ministro della sanita' che lo presiede ed e' costituito:

  1. da un membro designato dal Ministro della sanita', con funzione di vice presidente; b) da un membro designato da ciascuno dei seguenti Ministri:

    lavoro e previdenza sociale;

    agricoltura e foreste;

    industria, commercio e artigianato;

    sanita';

    ricerca scientifica e tecnologica;

    interno;

  2. da dodici componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale di cui:

    tre in rappresentanza delle regioni, scelti tra i propri membri;

    sei in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL;

    tre in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi presenti nel CNEL;

  3. da tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

  4. dal direttore dell'Istituto.

    Il Ministro procede alle nomine quando siano stati designati i due terzi dei componenti e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del comitato.

    Il comitato amministrativo dura in carica tre anni e si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del comitato stesso.

    Le deliberazioni del comitato amministrativo sono assunte a maggioranza e sono pubbliche.

Art 6.

Composizione e funzionamento del comitato amministrativo

Il comitato amministrativo e' nominato dal Ministro della sanita' che lo presiede ed e' costituito:

  1. da un membro designato dal Ministro della sanita', con funzione di vice presidente; b) da un membro designato da ciascuno dei seguenti Ministri:

    lavoro e previdenza sociale;

    agricoltura e foreste;

    industria, commercio e artigianato;

    sanita';

    ricerca scientifica e tecnologica;

    interno;

  2. da dodici componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale di cui:

    tre in rappresentanza delle regioni, scelti tra i propri membri;

    sei in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL;

    tre in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi presenti nel CNEL;

  3. da tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

  4. dal direttore dell'Istituto.

    Il Ministro procede alle nomine quando siano stati designati i due terzi dei componenti e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del comitato.

    Il comitato amministrativo dura in carica tre anni e si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del comitato stesso.

    Le deliberazioni del comitato amministrativo sono assunte a maggioranza e sono pubbliche. (2) 3

Art 7.

Funzioni del comitato amministrativo

Il comitato amministrativo esercita le seguenti funzioni:

  1. predispone il piano di attivita' da approvarsi secondo le modalita' di...

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