LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048 - Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana

Coming into Force07 Novembre 1961
Enactment Date18 Ottobre 1961
Published date23 Ottobre 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/10/23/061U1048/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.264 del 23-10-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'Alta Valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo.

Art 1.

E' istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

Art 2.

L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e provvede a tutto quanto occorre per lo studio e la redazione dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione delle acque, per il finanziamento e la esecuzione delle opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria, la cui realizzazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

All'Ente puo' essere anche affidata l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per l'attuazione dei compiti demandatigli.

L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo e provvedera' a promuovere e a incoraggiare la costituzione, di organismi cooperativi per la conservazione, la lavorazione e lo smercio dei prodotti conseguiti per effetto della irrigazione.

L'Ente provvedera' a coordinare e disciplinare l'attivita' di consorzi, di associazioni e di singoli interessati alla pratica della irrigazione.

Art 2.

((1. L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:

  1. alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;

  2. alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).

  1. L'Ente puo' provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.))

Art 3.

L'Ente avra' la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

L'Ente avra' la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge. 3

Art 4.

Sono organi dell'Ente autonomo il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione e' composto di:

  1. un presidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

  2. un vicepresidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

  3. un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;

  4. un membro nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

  5. un membro nominato dal Ministro per il tesoro;

  6. tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri nominati dal Ministro per l'agricoltura e foreste su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;

  7. i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

  8. i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

  9. un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per l'agricoltura e foreste, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per il tesoro. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Art 4.

((Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione e' composto di:

  1. un presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

  2. due vice presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

  3. un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

  4. tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;

  5. i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

  6. i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

  7. un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva dell'Ente e' composta dal presidente, dei due vice presidenti e di quattro consiglieri rappresentanti le Province interessate, eletti dal Consiglio di amministrazione i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro.

Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati)).

Art 4.

((Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione e' composto di:

  1. un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente;

  2. due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;

  3. un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

  4. quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di...

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