LEGGE 29 luglio 1975, n. 405 - Istituzione dei consultori familiari

Coming into Force11 Settembre 1975
Enactment Date29 Luglio 1975
Published date27 Agosto 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/08/27/075U0405/CONSOLIDATED/20040224
Official Gazette PublicationGU n.227 del 27-08-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come scopi:

  1. l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternita' ed alla paternita' responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

  2. la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica degli utenti;

  3. la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

  4. la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

Art 1.

Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come scopi:

  1. l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternita' ed alla paternita' responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

  2. la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica degli utenti;

  3. la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

  4. la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

((d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare)).

Art 2.

La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformita' ai seguenti principi:

  1. sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternita' quali organismi operativi delle unita' sanitarie locali, quando queste saranno istituite;

  2. consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalita' sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unita' sanitarie locali, quando queste saranno istituite;

  3. i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera b) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unita' sanitarie locali. Fino...

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