LEGGE 3 agosto 1949, n. 577 - Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Coming into Force15 Settembre 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/08/31/049U0577/CONSOLIDATED/20100719
Enactment Date03 Agosto 1949
Published date31 Agosto 1949
Official Gazette PublicationGU n.199 del 31-08-1949
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma.

Esso e' composto di quindici membri eletti fra i notai in esercizio.

Art 1.

E' istituito il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma.

Il Consiglio nazionale del notariato e' composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone.

Art 1.

1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, e' ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato e' composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.

Art 2.

Il Consiglio nazionale del notariato:

  1. da' parere sulle disposizioni da emanarsi per guanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;

  2. presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in reazione all'attivita' notarile;

  3. raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli

    notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera

    b); d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;

  4. cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;

  5. elegge fra i suoi componenti i membri della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Art 2.

Il Consiglio nazionale del notariato:

  1. da' parere sulle disposizioni da emanarsi per guanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;

  2. presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in reazione all'attivita' notarile;

  3. raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli

    notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera

    b); d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;

  4. cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;

    f) elabora principi di deontologia professionale.

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni.

Art 3.

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, le esplica l'attivita' ordinaria. In casi di urgenza, egli puo' esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.

Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.

Art 4.

Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato e' necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

Art 5.

La Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato e' composta:

  1. del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il quale la presiede;

6) di sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato nella sua prima adunanza a norma dell'art. 2, lettera f) della presente legge.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220

Art 6.

Tanto il Consiglio nazionale che la Commissione amministratrice della Cassa possono nominare un comitato costituito di tre o piu' dei propri componenti per lo svolgimento dell'attivita' di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220

Art 7.

Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri della Commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti del Consiglio nazionale e i membri della Commissione amministratrice possono essere rieletti.

Quando per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio venga a mancare oltre la meta' dei componenti del Consiglio nazionale, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio.

I membri della Commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione.

Art 7.

Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri della Commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti del Consiglio nazionale e i membri della Commissione amministratrice...

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