LEGGE 4 giugno 1991, n. 186 - Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)

Coming into Force06 Luglio 1991
Enactment Date04 Giugno 1991
Published date21 Giugno 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/06/21/091G0225/CONSOLIDATED/19920212
Official Gazette PublicationGU n.144 del 21-06-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. In attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro delle previsioni di riordino di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

  2. Il CIPET e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

  3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

  4. Su invito del Presidente possono altresi' partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET e' assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

  6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'attivita' del CIPET e' disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in via transitoria, secondo le norme vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei Ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, esercita funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attivita' nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalita', ivi compresa la viabilita'. A tal fine:

    1. emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale;

    2. emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;

    3. emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali;

    4. preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei Ministri, esamina, previa istruttoria del Segretariato di cui all'articolo 3, gli schemi dei disegni di legge in materia di trasporto predisposti da singoli Ministri ed esprime parere obbligatorio sulla loro conformita' agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

    5. emana direttive per...

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