Ministero del commercio con l'estero: Regole di gestione e ripartizione dei contingenti tessili, istituiti per il 1999 dal regolamento n. 517/94, per importazioni dalla Corea del Nord, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Repubblica federale di Yugoslavia

Regole di gestione e ripartizione dei contingenti tessili, istituiti per il 1999 dal regolamento n. 517/94, per importazioni dalla Corea del Nord, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Repubblica federale di Yugoslavia.

Si informano gli operatori interessati che con regolamento n.

2650/98 della Commissione del 9 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 335 del 10 dicembre 1998, sono state fissate le regole di gestione e di ripartizione dei contingenti in oggetto per il 1999.

I contingenti, di cui all'allegato, verranno distribuiti dalla Commissione secondo l'ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del "primo arrivato, primo servito"). La prima trasmissione, tramite il S.I.G.L., alla Commissione U.E. sara' effettuata alle ore 10 del 4 gennaio 1999.

Gli importatori, sia tradizionali sia nuovi operatori, non possono richiedere una quantita' superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedi allegato).

Tuttavia detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 1999, possono dimostrare, in base alle licenze di importazione concesse loro per il 1998, e restituite con le annotazioni doganali, di avere effettivamente importato dallo stesso Paese, e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sara' pari all'ammontare importato nel 1998.

Per tutti i contingenti potra' essere inoltrata una nuova domanda di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati in allegato - ove le Autorita' comunitarie comunichino la sussistenza di ulteriori residui - a condizione che l'operatore possa dimostrare di avere utilizzato almeno il 50% del quantitativo attribuitogli.

Le autorizzazioni di importazione avranno una validita' di nove mesi, a decorrere dalla data del rilascio, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo 2000, qualora possa essere dimostrato l'utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga.

Gli operatori interessati devono presentare al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione III, viale America n.

341 - 00144 Roma, domanda in carta semplice, o modulo comunitario (reperibile presso le Camere di commercio, nonche' presso il...

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