CIRCOLARE 28 luglio 2005 - Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 28 luglio 2005 Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio

del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione

degli animali delle specie ovina e caprina.

Agli assessorati alla Sanita' delle regioni e province autonome Alle Associazioni di categoria Ai CAA e Organismi delegati Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise e, per conoscenza Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi Ad AGEA Al Sottosegretario di Stato sen. avv.

Cesare Cursi

Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Nelle more della definizione di taluni aspetti particolari della gestione del sistema di identificazione e registrazione degli ovicaprini da adottarsi tramite l'approvazione di uno apposito decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, visto che in ogni caso il regolamento prescrive l'adempimento di specifici obblighi a far data dal 9 luglio 2005, si ritiene opportuno fornire le indicazioni di seguito riportate.

Ogni azienda ovvero qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari, deve essere identificata e registrata, da parte dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nella banca data nazionale attivata presso il centro servizi nazionale dell'IZS dell'Abruzzo e Molise riportando le seguenti informazioni

  1. il codice di identificazione dell'azienda; b) l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda; c) il nome, l'indirizzo, codice fiscale e l'attivita' del detentore; d) il nome, l'indirizzo e codice fiscale e del proprietario; e) le specie di animali; f) il tipo di produzione; g) un campo dati riservato all'autorita' competente affinche' questa possa inserirvi informazioni di tipo sanitario, come le restrizioni sugli spostamenti, lo status o altre informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.

    Il proprietario degli animali e' tenuto a fornire ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti ai fini della registrazione in BDN le informazioni aggiornate di cui alle precedenti lettere a) - f) nonche' ogni eventuale variazione entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. I servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti entro e non oltre il 31 dicembre 2005 provvederanno a completare la registrazione in BDN delle informazioni riguardanti tutte le aziende in cui sono allevati animali della specie ovina e caprina.

    Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati entro il termine di sei mesi a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.

    Gli animali sono identificati mediante due distinti mezzi di identificazione consistenti il primo in un marchio auricolare applicato all'orecchio sinistro e conforme alle caratteristiche di cui all'allegato A, Parte I - e il secondo in un marchio auricolare simile al primo ovvero in un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione applicato all'orecchio destro. Nel caso in cui l'autorita' competente autorizzi il tatuaggio come secondo mezzo identificativo questo dovra' riguardare soltanto gli animali non destinati agli scambi ne' all'esportazione verso paesi terzi.

    I marchi auricolari e il tatuaggio riportano in maniera indelebile un codice identificativo individuale emesso dal numeratore nazionale allocato presso il CSN di Teramo formato dalle lettere IT seguite da un codice costituito da 13 cifre. I marchi auricolari una volta applicati agli animali non possono essere riutilizzati e devono essere apposti in un punto chiaramente visibile a distanza. In aggiunta alle suddette informazioni l'autorita' competente puo' autorizzare l'utilizzo di un codice a barre nonche' consentire l'indicazione di informazioni complementari da parte del detentore, a condizione che il numero di identificazione rimanga leggibile.

    Per quanto riguarda la possibilita' di utilizzare come secondo mezzo di identificazione un identificativo elettronico cosi' come previsto dal regolamento e le cui caratteristiche sono illustrate nell'allegato A - parte II si fa presente che la scrivente Direzione generale di concerto con le altre Amministrazioni coinvolte si e' attivata per risolvere i problemi sia di natura tecnica che amministrativa tuttora esistenti al fine di consentirne l'impiego il piu' presto possibile.

    In alternativa ai mezzi di identificazione precedentemente descritti gli animali destinati ad essere macellati prima dell'eta' di dodici mesi e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso i paesi terzi, sono identificati con un marchio auricolare apposto all'orecchio sinistro conforme alle caratteristiche di cui all'allegato A, parte II. Il suddetto marchio auricolare deve indicare almeno il codice di identificazione dell'azienda di nascita. Qualora tali animali siano detenuti oltre l'eta' di dodici mesi ovvero siano destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi devono essere reidentificati con il doppio sistema descritto precedentemente.

    Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione iniziale mentre gli animali importati da un paese terzo che abbiano subito dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti dal decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93 e che rimangano nel territorio nazionale sono identificati nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai 14 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo e' iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice di identificazione assegnato. Tuttavia tale nuova identificazione non e' necessaria per un animale destinato ad essere macellato se viene trasportato direttamente da un posto di ispezione veterinaria frontaliero a un macello situato nel territorio nazionale e se l'animale viene macellato nei 5 giorni lavorativi successivi ai controlli effettuati nel posto di ispezione frontaliera.

    I marchi auricolari sono assegnati all'allevamento, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalita' definite nell'allegato B.

    Nessun mezzo di identificazione puo' essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorita' competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al piu' presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo deve recare un marchio con il suo numero di versione (es. IT0000123456789-l). L'autorita' competente puo' autorizzare l'utilizzazione di mezzi d'identificazione sostitutivi recanti un codice diverso da quello riportato sul marchio smarrito o divenuto illeggibile, purche' non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilita', in particolare per gli animali identificati con la modalita' di identificazione semplificata. In tal caso il detentore degli animali avra' l'obbligo di riportare nel registro di stalla tutti i codici individuali al fine di poter garantire il legame tra codice precedente e codice sostitutivo.

    I detentori degli animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C. Il...

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