Sosta in isola di traffico del titolare di contrassegno invalidi: l'interesse generale prevale su quello del singolo automobilista

AutoreBasso Alessandro M.
CaricaAvvocato, foro di Foggia.
Pagine429-430
429
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2012
LEGITTIMITÀ
extrapenale che integra la norma penale - nel caso l’art.
589 c.p. - ai sensi dell’art. 47, comma 3, c.p. (cfr. Cass., Sez.
III, sentenza n. 4114 del 10 dicembre 1981, dep. 22 aprile
1982, Rv. 153334).
Rafforza il convincimento rilevare che, nel caso di
specie, si tratta di segnaletica stradale e che l’imputato
è soggetto munito di abilitazione alla guida, di talché ri-
sulta gravato dallo specif‌ico obbligo di conoscenza della
disciplina dettata dal codice della strada e dal relativo
regolamento di esecuzione, in applicazione dei principi
sopra richiamati. E deve conclusivamente sottolinearsi,
come del tutto conferentemente rilevato dalla Corte di
appello di Catanzaro, che la segnaletica stradale risulta
tipizzata, per forme e colori; che pertanto sfugge in termi-
ni la conducenza della segnaletica che non risponda alle
predette specif‌iche, ai f‌ini della regolamentazione della
circolazione stradale; e che un cartello che non risponde
alle predette specif‌iche, come quello recante la dicitura
«Arrivederci a Diamante», non vale ad ingenerare nell’au-
tomobilista il legittimo convincimento di essere fuoriu-
scito dal perimetro urbano.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorren-
te al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 GENNAIO 2012, N. 168
PRES. PETITTI – EST. FALASCHI – P.M. (CONF.) – RIC. COMUNE DI VENEZIA C. G.P.
Sosta, fermata o parcheggio y Sosta y Titolari di
contrassegno invalidi y Sosta sulle isole di traff‌ico
y Divieto.
. Ai titolari del cd. contrassegno invalidi è consentito
sostare nelle apposite strutture loro riservate e debita-
mente segnalate, al di fuori delle quali anche essi sono
tenuti a rispettare i divieti prescritti per la generalità
dei conducenti salvo che non sia per loro espressamen-
te consentito, giusta apposito segnale. (Nella fattispe-
cie un veicolo addetto al trasporto di soggetto disabile
aveva sostato su “isola di traff‌ico” realizzata mediante
segnaletica orizzontale, zona interdetta in via assoluta
alla sosta e alla fermata). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.,
art. 146; d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11; d.p.r. 24
luglio 1996, n. 503, art. 12) (1)
(1) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista 2012,
229, se ne riporta solamente la massima con nota di ALESSANDRO M.
BASSO, Sosta in isola di traff‌ico del titolare di contrassegno invalidi:
l’interesse generale prevale su quello del singolo automobilista.
SOSTA IN ISOLA DI
TRAFFICO DEL TITOLARE DI
CONTRASSEGNO INVALIDI:
L’INTERESSE GENERALE
PREVALE SU QUELLO DEL
SINGOLO AUTOMOBILISTA
di Alessandro M. Basso (*)
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il caso. 3. Considerazioni.
1. Premessa
In tema di norme di comportamento stradale e di guida
dei veicoli, il divieto generale di sosta si applica anche alle
automobili poste al servizio di invalidi. Pertanto, il titolare
del contrassegno-invalidi non è titolare di una situazione
giuridica assoluta: egli, quindi, non può parcheggiare la
vettura in qualsiasi spazio disponibile, salvo sia espres-
samente riservato agli invalidi.
2. Il caso
Nella fattispecie in esame la polizia municipale redige-
va verbale di accertamento per la violazione dell’art. 146,
comma 2, c.s. relativamente ad un’autovettura, sul cui cru-
scotto era esposto il contrassegno-invalidi, parcheggiata
all’interno di un’isola di traff‌ico realizzata con segnaletica
orizzontale.
Il caso, già esaminato dal giudice di Pace e dal Tribu-
nale di Venezia, verte in tema di circolazione e sosta di
veicoli adibiti al servizio di persone invalide.
In particolare, i punti principali della vicenda da esa-
minare sono: la ratio e la funzione del contrassegno-inva-
lidi, la natura giuridica del diritto dell’invalido, l’eff‌icacia
delle norme del codice della strada.
3. Considerazioni
Innanzitutto è necessario valutare se l’esposizione del
contrassegno speciale assegnato e la (eventuale) man-
canza di spazi per parcheggiare possa giustif‌icare la fer-
mata e/o la sosta di un’automobile in una zona interdetta,
in via assoluta, alla fermata ed alla sosta. Il caso pratico
verte, quindi, in ambito pubblicistico con implicazioni
privatistiche. In materia, trovano applicazione l’art. 11
del D.P.R. n. 503/1996, l’art. 3 c.d.s. ed il reg.. Sul punto,
è necessario premettere che per isola di traff‌ico debba
intendersi quella parte della strada, rialzata o a raso, op-
portunamente delimitata da strisce bianche ed esclusa ai
veicoli, destinata ad incanalare le correnti di traff‌ico. Sul
piano sostanziale, è da notare che l’area non può essere
in alcun modo occupata, anche da veicoli addetti al tra-
sporto di soggetti disabili. L’invalido è, infatti, autorizzato
al parcheggio sulle strade in ossequio ai divieti diretta-
mente previsti dalla legge (Cass. 5 ottobre 2009, n. 21271,
in questa Rivista 2009, 987; Cass. 22 gennaio 2008, n. 1272,
ivi 2008, 406; Cass. 6 settembre 2006, n. 19149, ivi 2007,
540): ciò signif‌ica che l’invalido non ha titolo per sostare

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