LEGGE 27 dicembre 1988, n. 557 - Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito

Coming into Force01 Febbraio 1989
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date03 Gennaio 1989
Enactment Date27 Dicembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/03/088G0634/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.2 del 03-01-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e' amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso e' articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.
  1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di eta' prima del compimento del sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono pero' essere iscritti al Fondo a domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituiti loro i contributi versati, insieme con gli interessi legali maturati.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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