Omessa contestazione immediata e nullità della sanzione amministrativa irrogata, anche nel merito: un ulteriore contributo a tutela del diritto di difesa sancito dall"art. 24 della costituzione

AutoreVito Amendolagine
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Le decisioni in esame confermano l'interessante orientamento precedentemente affermatosi in giurisprudenza e dottrina in tema di sanzioni amministrative. In particolare, con riferimento alle dedotte violazioni amministrative, si soffermano ancora una volta sul controverso e perenne thema disputandum relativo all'omissione della contestazione immediata attraverso la redazione del verbale di accertamento, la quale assume carattere obbligatorio, ove possibile, con importanti e rilevanti effetti «riflessi» nel successivo procedimento di applicazione della sanzione amministrativa e nell'ipotetico instaurando giudizio di opposizione.

Il punto centrale della vexata quaestio, dibattuta continuamente in dottrina ed anche nella stessa applicazione giurisprudenziale ormai di vecchia data, era costituito dalla valutazione della legittimità o meno della stessa contestazione - prendendo spunto dalle disposizioni contenute nell'art. 384 Reg. es. c.s. - in considerazione dell'importanza degli effetti spiegati di riflesso sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento compiuto dai verbalizzanti.

Sul punto, appare doveroso specificare - evidenziandolo - il principio per il quale il processo verbale non redatto nella immediatezza dell'accadimento della violazione contestata al presunto trasgressore, non acquista valore di fede privilegiata, con riferimento ai fatti ed alle circostanze non ricadenti nella diretta ed immediata percezione dell'agente accertatore.

Peraltro, devesi aggiungere l'opinione largamente diffusa nella letteratura giuridica, per la quale, si riteneva che la mancata contestazione immediata della sanzione irrogata, anche nell'eventualità in cui la stessa fosse stata possibile, non costituiva in alcun modo causa legittima di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, e, conseguentemente, non poteva essere ritenuta idonea ad invalidare la pretesa punitiva dell'autorità intervenuta, laddove quest'ultima avesse comunque inoltrato - nel rispetto dei termini - una regolare notifica del verbale di accertamento della violazione.

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In sintesi, tale vizio (omessa contestazione immediata della violazione) della fase di accertamento dell'illecito amministrativo, era considerato idoneo a determinare esclusivamente una mera attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento compiuto in presenza di una contestazione giudiziale dello stesso.

A tale conclusione si perveniva in quanto la previsione di una...

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