In tema di definizione del giudizio senza condanna anche nella fase del dibattimento: questioni ed irresolutezze interpretative sulle modifiche sanzionatorie introdotte dal decreto legislativo 274/2000

AutoreCarlo Dell'Agli
Pagine197-200

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    Scritto alla memoria del dott. Vincenzo Guercio, giudice del Tribunale di Latina.

@1. Premessa: Il regime transitorio della novella e la scelta della norma più favorevole al reo

L'art. 64 che disciplina il procedimento davanti al giudice di pace statuisce che «le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2 dopo la sua entrata in vigore», mentre il comma successivo, dello stesso articolo, concerne i reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto per i quali la competenza esclusiva spetta al tribunale in composizione monocratica.

Alla luce di ciò è fondato ritenere la ratio del giudice delle leggi nel prevedere tali canoni diversificati, appunto, relativi al regime intertemporale 1 della norma penale secondo il principio del favor rei.

Tale soluzione adottata dal legislatore - come intelligibilmente resa nella relazione ministeriale - è stimata «coerente con il principio tempus regit actum, 2 dal momento che la data di commissione del reato rappresenta un elemento oggettivo che inoltre vale ad individuare con precisione il momento determinativo della competenza. D'altro canto la scelta di non attribuire al giudice di pace la competenza per l'arretrato relativo ai reati oggi devoluti a tale giudice si fonda sulla necessità di non gravare lo stesso di un carico tale da rallentare il decollo della riforma, con ciò frustrandone il successo» 3.

In questa chiave di lettura emerge, tuttavia, un mero discrimen sanzionatorio 4 nei confronti degli imputati che abbiano commesso gli stessi reati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo rispetto a quelli che abbiano commesso gli identici reati dopo la data del 3 aprile 2001.

Peraltro la questione, così posta, lasciava irrisolto il particolare problema degli specifici aspetti che si pongono nell'ambito del principio di eguaglianza, per la chiara differenza di trattamento che vi sarebbe fra imputato che abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore del considerato decreto e quello che abbia commesso gli stessi reati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, con particolare riguardo al tipo di sanzione (quod est contravvenzione) della norma prevista per i reati prima dell'entrata in vigore del decreto la cui pena dell'ammenda non sempre risulta «alternativa».

Orbene, sulla scorta di tali considerazioni, il legislatore ha subito posto rimedio evitando che agli imputati, nei confronti dei quali siano stati contestati gli stessi reati anteriormente all'entrata in vigore del decreto, venisse riservato un diverso trattamento atteso che, una diversa sorte risolutiva della questione de qua, avrebbe procurato, in maniera irreparabile, un ostacolo (rectius contrasto) attuativo al principio contemplato nel comma 3 di cui all'art. 2 c.p., secondo il quale «se la legge nel tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

In altri termini, il principio del favor rei - in ordine ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo sul giudice di pace - sarà disposto dal tribunale in composizione monocratica in forza della successione delle leggi.

A detto principio espresso, spetterà sempre al tribunale monocratico la competenza anche quando la notitia criminis sia stata già iscritta nel registro.

Nell'ipotesi contraria, ossia se l'iscrizione della notitia criminis non sia avvenuta nel periodo durante il quale è entrato in vigore il decreto legislativo, la competenza, dunque, spetta al giudice di pace.

Naturalmente al giudice (id est del tribunale) non resterà che adottare - nell'applicazione della pena - un parametro comparativo tra le previgenti e le nuove norme allo scopo, quindi, di poter irrogare quelle più favorevoli al prevenuto.

@2. L'apparato sanzionatorio nel processo penale davanti al giudice di pace

Il comma 1 dell'art. 52 del D.L.vo 274/ 2000 postula che «ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti».

La novella normativa, però, si è preoccupata essenzialmente di riunire, le nuove pene e i nuovi limiti edittali, in tre gruppi conformando il previgente sistema sanzionatorio a quello vigente: la pena pecuniaria o la pena alternativa, la pena pecuniaria o la pena dell'obbligo della permanenza domiciliare (o pena paradetentiva, ex lege comparata all'arresto) 5 e quella, infine, del lavoro di pubblica utilità come indicati dagli artt. 53 e 54 del decreto.

Il legislatore, con riferimento al caso di specie - attesa la scarna lesività di reati poco confacente alle prerogative del giudice di pace - ha messo, opportunamente, al bando la pena detentiva prevedendo sanzioni di nuovo conio ed introducendo, così, quale primaria sanzione quella pecuniaria (indipendentemente, quindi, dal fatto che trattisi di ammenda o multa).

In ipotesi, invece, di commissione di reati di grave entità oppure di recidiva, la novella (274/2000) ha previsto delle sanzioni paradetentive, quale l'obbligo della permanenza domiciliare 6 e, previa richiesta del prevenuto, il lavoro di pubblica utilità (art. 54) escludendo, come s'è detto, la comminatoria della pena detentiva e dando risalto alla centralità attributiva della sanzione: la pena pecuniaria.

Tale previsione, naturaliter, è dettata unicamente ad ottenere un autentico riconoscimento per una concreta integrazione sociale del prevenuto condannato, non solo, ma primariamente, secondo la voluntas legislatoris, di avere una effettiva efficiente risposta nel processo penale nonché un nuovo modello di controllo giurisdizionale, così come Page 198 indicati nella Relazione governativa 7 che si conforma a dei criteri a carattere snello e mite.

Poi, pare a prima lettura - dovendo attenersi al dato letterale della norma in commento - doversi ritenere che i reati di cui all'art. 4 soggiacciono - in quanto sanzionati con pena pecuniaria o con pena alternativa - ad un'eventuale applicazione della forma estintiva.

Di seguito, però, è necessario precisare che secondo il comma 1 dell'art. 58 del decreto, la pena dell'obbligo di permanenza...

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