Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile all'imposta sul reddito nella misura ridotta indicata nel co...
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare norme volte a
favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare,
razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato
produttivo;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante
"Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162,
lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"
con il quale il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi
contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il reddito
complessivo netto dichiarato dai soggetti ivi indicati e'
assoggettabile all'imposta personale con l'aliquota ridotta per la
parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in
aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla
chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
Visto il comma 2 dell'art.1 del citato decreto legislativo n. 466
del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria e' stabilita con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei
rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e
privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione
del maggior rischio;
Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei
predetti rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici e privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 466 del 1997, sono il "Rendistato" (rendimento medio
mensile dei BTP con vita residua superiore all'anno) e il "Rendiob"
(rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con
vita residua superiore all'anno);
Considerato che per il 1997 la media dei parametri lordi e' stata
rispettivamente pari al 6,551 per il Rendistato e al 7,407 per il
Rendiob e che la media ponderata dei due predetti tassi di
riferimento e' il 6,554 per cento;
Tenuto conto dell'opportunita' di maggiorare la predetta misura a
titolo di compensazione del maggior rischio, nonche' delle esigenze
di bilancio;
Decreta:
Art. 1.
-
La...
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