«Inversione» della cassazione sull"inversione al casello autostradale

AutoreCarlo Maria Grillo
Pagine790-791

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Tanto tuonò che piovve! Avrebbero detto i nostri vecchi a proposito delle ultime decisioni della Corte Suprema in materia di inversione di marcia nell'area antistante ai caselli autostradali.

Com'è noto, la questione sulla sussistenza o meno del reato previsto dall'art.176, commi 1 e 19, del codice della strada - nel caso di effettuazione della menzionata manovra da parte del conducente di veicoli - è stata vessatissima, in dottrina e giurisprudenza. Contrasto che ha varcato anche i confini degli «adetti ai lavori» per le indubbie rilevanti conseguenze pratiche collegate ai due opposti orientamenti; la pena prevista per la contravvenzione di cui sopra, infatti, non è di quelle che possono lasciare indifferenti gli utenti della strada: arresto da due a sei mesi e ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000, nonché - e questa è l'aspetto più... toccante - sospensione della patente di guida per un periodo minimo di sei mesi (fino a due anni).

La situazione antecedente alle ultime pronunzie, che stimolano queste brevi note, era nettamente delineata: i giudici di merito, nella stragrande maggioranza, ritenevano che non sussistesse il reato, per carenza sia dell'elemento intenzionale che, soprattutto, di quello materiale1; i giudici di legittimità, invece, nelle cinque decisioni di cui si ha conoscenza2, reputavano concretata la detta contravvenzione, pur senza effettuare - come avevo osservato in un commento critico ad esse3 - una scrupolosa ed esauriente disamina delle questioni «sul tappeto». Proprio tale limitato approfondimento della Corte Suprema, e la scarsa persuasività delle argomentazioni addotte, hanno - a mio avviso - rafforzato il convincimento dei giudici di merito a non abbandonare la strada intrapresa, ma anzi a proseguirla con maggiore determinazione, che alla fine è stata premiata.

Ritengo, però, che neppure le due ultime sentenze in commento (sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 2002, Tappani; sez. IV, 29 ottobre 1998, n. 2295, Ruggeri) abbiano portato argomenti decisivi per la soluzione di tutti i problemi che si agitano, pur costituendo innegabilmente un vero e proprio cambio di indirizzo nella giurisprudenza della Corte - piuttosto che un incidente di percorso, come da qualcuno frettolosamente sostenuto - essendo state pronunziate, sebbene nell'ambito della medesima sezione IV, specializzata in materia per competenza interna, da collegi diversi in udienze differenti.

Le questioni di diritto più importanti da risolvere, lo si...

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