Introduzione

AutoreRoberto Martino
Pagine13-23
Introduzione
LA MEDIAZIONE COME ATTIVITÀ
«PROCEDIMENTALIZZATA»: UNA VIA EFFETTIVA
PER LA CONCILIAZIONE DELLA LITE?
di Roberto Martino
S: 1. Premessa: dalla conciliazione alla mediazione. – 2. La mediazione come «pro-
cedimento». – 3. Segue: l’alternativa tra composizione amichevole e proposta (valutativa-
aggiudicativa) del mediatore. – 4. Dalla mediazione alla conciliazione: illusione o realtà?
1. Premessa: dalla conciliazione alla mediazione
Con il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 la «mediazione» in materia civile e commerciale
trova un espresso riconoscimento normativo nel quadro degli strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie, con un significato suo proprio. Il dato è sufficiente, di
per sé, a rendere ragione del titolo del presente volume. Tuttavia, esso merita qualche
ulteriore approfondimento, sia di carattere terminologico sia di carattere concettuale.
Per la verità, il termine è entrato a far parte del dibattito dottrinario sulla giustizia
non contenziosa o consensuale già da un po’ di tempo. In particolare, mostrando forte
sensibilità per il movimento di pensiero proveniente dal mondo anglosassone, in specie
dal Nord America, in molti hanno pensato di ricondurre il fenomeno conciliativo all’in-
terno di quel complesso di metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giu-
risdizione statale, denominato dagli statunitensi con l’acronimo ADR (Alternative Di-
spute Resolution). In questa direzione, si è fatto riferimento soprattutto all’istituto
della mediation nord-americana – procedura privata alternativa al processo, caratteriz-
zata dalla definizione della controversia mediante l’accordo delle parti agevolato
dall’intervento di un terzo1 –, da noi tradotta, appunto, con il termine «mediazione».
Tuttavia, soltanto a seguito della Direttiva 21 maggio 2008 n. 2008/52/CE, dell’art. 60
l. 18 giugno 2009, n. 69 e del d. lgs. n. 28/2010 il termine de quo ha ricevuto un espres-
so riconoscimento a livello normativo ed è stato utilizzato per definire, in termini gene-
rali, l’attività diretta alla composizione amichevole delle controversie in materia civile
e commerciale, fino ad oggi ricondotta nell’ambito dell’istituto della «conciliazione»2.
1 Sull’istituto cfr., da ultimo, anche per i necessari richiami alla dottrina ed alla giurisprudenza nord-ameri-
cana, S, La conciliazione delle controversie civili, Bari, 2008, 101 ss.
2 Va anche segnalato che, prima dell’intervento legislativo in esame, secondo una diffusa opinione la media-

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