Modifiche Al Codice Della Strada introdotte dalla legge n. 160 del 2 ottobre 2007 di conversione con modifiche del decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 (pubblicata sulla G.U.R.I. - serie generale n. 230 del 3 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 4 ottobre 2007)

AutoreGiorgio Collu
Caricaa cura del dott. Giorgio Collii, Vice Prefetto Aggiunto - Prefettura di Oristano
Pagine1373-1388

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Articolo 116, comma 13

Illecito: 1) guidare motoveicoli e autoveicoli senza aver conseguito la patente

2) guidare motoveicoli e autoveicoli con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisitire

sanzione pecuniaria

- attualmente da Euro 2.257 a Euro 9.032 (ammenda)

- in precedenza da Euro 2.338 a Euro 9.357 (sanzione amministrativa)

sanzione penale detentiva (arresto)

- attualmente fino ad 1 anno (reiterazione nel biennio)

- in precedenza non prevista

sanzione penale cautelare reale

- attualmente sequestro penale preventivo (art. 321 c.p.p.)

- in precedenza non prevista

giudice competente

- attualmente tribunale in composizione monocratica

- in precedenza giudice di pace

sanzioni amministrative accessorie (art. 116, 18° co. C.d.S.)

- fermo amministrativo (3 mesi)

- confisca amministrativa (in caso di reiterazione)

- sospensione della patente da 3 a 12 mesi (quando non è possibile il fermo o la confisca)

decurtazione punti

- attualmente non prevista

- in precedenza non prevista

Innovazioni normative:

  1. l'infrazione prevista dal 13° co. dell'art. 116, con la modifica apportata dal D.L. n. 117/2007, è divenuta nuovamente un illecito penale (contravvenzione);

  2. viene introdotta la reiterazione del reato nel biennio con la previsione dell'arresto fino ad un anno;

  3. viene attribuita la competenza a giudicare al Tribunale in composizione monocratica. In precedenza la competenza era del Giudice di Pace;

  4. il Ministero dell'Interno ha affermato che, seppure il comma 18 dell'art. 116 C.d.S., che prevede nel caso delle violazioni di cui al 13° co. la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, non sia stato abrogato, ciononostante "...quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni dell'art. 214 C.d.S., che detta una procedura per il fermo amministrativo conseguente all'accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova formulazione dell'art. 116 comma 13 C.d.S.

    Pertanto, in funzione dell'obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p." (v. Circ. Min. int. del 3 Agosto 2007, p. 3, 1° cpv.) "...ma solo quando nel caso concreto ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 321 c.p.p. per la sua applicazione.

    Tale norma, infatti, stabilisce che la misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli ufficiali giudiziari unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati." (v. Circ. Min. int. del 20 Agosto 2007, p. 2, 3° cpv.)

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    In particolare, non si procederà a sequestro preventivo quando "...attraverso l'intervento di un terzo soggetto che offra sufficienti garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato.

    A titolo meramente esemplificativo e con tutte le riserve sottese dalla specificità di ciascun caso concreto, perciò, appare utile precisare che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 cpp non sia necessario quando:

  5. il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori;

  6. pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo.

    In definitiva, per i reati di cui agli artt. 116...C.d.S., il sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p., solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso" (v. Circ. Min. int. del 20 Agosto 2007, p. 3, 1° cpv.)

  7. le sanzioni amministrative accessorie del fermo del veicolo, della confisca e della sospensione della patente di guida saranno applicate con la sentenza di condanna del Tribunale in composizione monocratica.

    Articolo 117, comma 1

    Illecito: limitazioni nella guida dei motocicli

    Innovazioni normative:

  8. il D.L. n. 117/2007 ha modificato il 1° co. dell'art. 117 disponendo che la guida dei motocicli è consentita ai titolari di patente A (e di patente Al), ma con le limitazioni ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    Pertanto, conformemente a quanto disposto dal Ministero dell'Interno ".. .i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea [non superiore a 25 kW o con potenza specifica riferita alla tara non superiore a 0,16 kW/Kg] e riprodotte sul documento stesso.

    L'assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente." (v. Circ. Min. int. del 3 Agosto 2007, p. 3, u. cpv. )

    A seguito di questa modifica, viene abbassato da 3 a 2 anni il periodo di tempo per cui valgono le limitazioni alla guida dei motocicli.

    Tali nuovi limiti sono immediatamente operativi.

    Articolo 117, comma 2 bis

    Illecito: limitazioni nella guida di autoveicoli

    Innovazioni normative:

  9. il Ministero dell'Interno sul punto afferma che "...per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell'art. 117 C.d.S., vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. (v. Circ. Min. int. del 3.8.2007, p. 4, lett. b)

    Regola: per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.

    Eccezione: la limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo come passeggera.

  10. i nuovi limiti sono destinati ad operare solo nei confronti di coloro i quali conseguiranno la patente dal 1° Febbraio 2008 (e cioè, conformemente a quanto disposto dal 2° co. dell'art. 2 del D.L. n. 117/2007 così come convcrtito con modifiche dalla L. n. 160/2007, a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto avvenuta in data 4 Agosto 2007).

    Articolo 117, comma 5

    Illecito: limitazioni nella guida (aspetti sanzionatori)

    sanzione amministrativa pecuniaria

    - attualmente da Euro 148 a Euro 594

    motocicli (per i primi 2 anni)

    autoveicoli (per i primi 3 anni) (2° co.)

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    (per il primo anno) (co. 2 bis)

    - in precedenza da Euro 74 a Euro 296

    sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente)

    - attualmente da due a otto mesi

    - in precedenza da due a otto mesi

    decurtazione punti

    - attualmente non prevista

    - in precedenza non prevista

    Innovazioni normative

  11. conformemente alle direttive ministeriali sebbene "...il comma 5 dell'art. 117 C.d.S. contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi 3 anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o Al, sempreché, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa." (v. Circ. Min. int. del 3 Agosto 2007, p. 4, 3° cpv.) ed ancora "...le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida...si applicano: a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 C.d.S.; b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate." (v. Circ. Min. int. del 8 Ottobre 2007, p. 3, 1° cpv.);

  12. possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana;

  13. la sanzione amministrativa pecuniaria è stata inasprita.

    Articolo 142, comma 6

    Illecito: limiti di velocità

    Innovazioni normative:

  14. possibilità di impiegare come fonti di prova anche apparecchiature debitamente omologate che calcolano la velocità media di percorrenza su tratti di strada determinati, come già avveniva ed avviene tuttora in ambito autostradale. (v. Circ. Min. int. del 3 Agosto 2007, p. 6, lett.b).

    Articolo 142, comma 6 bis

    Illecito: postazioni di controllo per il rilevamento della velocità

    Innovazioni normative:

  15. il D.L. n. 117/2007 ha aggiunto un nuovo comma all'art. 142 prevedendo che tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità (fisse o mobili) devono essere segnalate preventivamente ed in modo ben visibile attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

    Le caratteristiche e le modalità di impiego di tali strumenti di segnalazione (che devono essere collocati in modo conforme alle norme...

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