ACCORDO 20 giugno 2002 - Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede accordi tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Considerata la necessita' di garantire un processo armonico di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Considerato che la riforma del titolo V della Costituzione configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica e che pertanto comuni, province, citta' metropolitane, regioni e Stato hanno pari dignita', pur nella diversita' delle rispettive competenze, essendo la potesta' legislativa attribuita allo Stato ed alle regioni e riconoscendosi a comuni, province e citta' metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 114 della Costituzione; Ritenuta la necessita' di individuare i principi informatori comuni dell'azione dei soggetti istituzionali; Ritenuta l'esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una valutazione concertata dei piu' delicati temi e profili istituzionali.

Tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane si conviene il seguente accordo

I) Finalita'.

  1. Tutti i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti a prestare il proprio contributo per sostenere e valorizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di armonizzazione dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, nel rispetto del principio di unita' ed indivisibilita' della Repubblica, sancito, dell'art. 5 della Costituzione.

  2. Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell'unita' con quelle delle autonomie, una consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla ricerca della piu' ampia convergenza, per addivenire a soluzioni...

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