PROTOCOLLO DI INTESA 28 marzo 2008 - Protocollo generale d''intesa tra l''Autorita'' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell''articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contrat...

LA CONFERENZA PERMANENTE

PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E DI BOLZANO

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il titolo V della parte II della Costituzione, ha ridefinito le competenze legislative tra Stato e regioni.

Visto il protocollo generale d'intesa predisposto dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale e' stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Visti i protocolli d'intesa stipulati tra l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e le regioni e le province autonome per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una Sezione centrale ed in Sezioni regionali aventi sede presso le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quale prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attivita' di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali.

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Visto l'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 113/2007, secondo il quale la Sezione centrale dell'Osservatorio - avvalendosi delle Sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento di tutti i compiti ivi richiamati, oltre a quelli previsti da altre norme - provvede, tra l'altro, alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici e garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Visto l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale i dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle Sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla Sezione centrale.

Visti gli articoli 66, 122 e 124 del...

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