DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n. 22 - Interventi urgenti nel settore agroalimentare

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n.22

Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari interventi a sostegno di comparti agricoli colpiti da crisi di mercato e da calamita' naturali, nonche' di completare il riassetto istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e di integrare la normativa sui prelievi nel settore lattiero e sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 febbraio e del 18 febbraio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di agricoltura

  1. All'articolo 5 della

    27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 e' inserito il seguente

    ´7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7.ª.

  2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e' assegnato al medesimo ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.

  3. Per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche, gia' dichiarate eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, allora vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali.

    La copertura...

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