DECRETO-LEGGE 29 settembre 2006, n. 261 - Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali

Coming into Force30 Settembre 2006
Published date29 Settembre 2006
Enactment Date29 Settembre 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/09/29/006G0281/CONSOLIDATED/20061103
Official Gazette PublicationGU n.227 del 29-09-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contenere il disagio abitativo di particolari categorie di soggetti svantaggiati, soprattutto nelle aree di piu' alta densita' abitativa, anche per la scadenza della precedente proroga, fissata al 3 agosto 2006, ai sensi del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86, e relativa alle citta' con oltre un milione di abitanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche per la famiglia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

  1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, sono sospese, fino al 30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento.

  2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui al comma 1 e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

  3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388...

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