Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.
Le disponibilita' finanziarie iscritte alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unita' previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001.
La somma di lire 220 miliardi di cui all'unita' previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione gia' iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio e' mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilita' pubblica. La predetta somma e' immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalita' di cui al comma 2.
All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero...
LEGGE 14 agosto 2000, n. 247 - Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione
Coming into Force | 19 Settembre 2000 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/04/000G0297/ORIGINAL |
Enactment Date | 14 Agosto 2000 |
Published date | 04 Settembre 2000 |
Official Gazette Publication | GU n.206 del 04-09-2000 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
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