DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 81 - Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

Coming into Force01 Aprile 2004
Published date31 Marzo 2004
Enactment Date29 Marzo 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/03/31/004G0112/CONSOLIDATED/20040529
Official Gazette PublicationGU n.76 del 31-03-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare i pericoli insorti a livello nazionale e internazionale connessi al bioterrorismo, che impongono adeguati interventi nei settori della organizzazione sanitaria, della prevenzione e del controllo delle malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi, nonche' di disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche di rilevazione e diagnosi;

Ritenuta l'urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con particolare riferimento al riemergere della SARS, di assicurare misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

  1. e' istituito presso il Ministero della salute un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la

    valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla

    popolazione e agli operatori; e' autorizzata la spesa di euro 32

    milioni e 650 mila per l'anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila

    per l'anno 2005 e di euro 31 milioni e 900 mila a decorrere

    dall'anno 2006, per l'attivita' ed il funzionamento del Centro;

  2. e' istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di

    diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanita' e altre

    istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in

    Milano; sono autorizzate le seguenti spese:

    1) la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di euro 6

    milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702 mila

    a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla

    ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro

    della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello Stato, al

    rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

    2) la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi

    di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto,

    nonche' per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei

    relativi progetti al Ministero della salute;

  3. al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo

    delle metodiche e la preparazione degli operatori, e' autorizzata

    la spesa di euro 12 milioni e 945 mila per l'anno 2004, di euro 12

    milioni e 585 mila per l'anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila

    per l'anno 2006.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare i pericoli insorti a livello nazionale e internazionale connessi al bioterrorismo, che impongono adeguati interventi nei settori della organizzazione sanitaria, della prevenzione e del controllo delle malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi, nonche' di disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche di rilevazione e diagnosi;

Ritenuta l'urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con particolare riferimento al riemergere della SARS, di assicurare misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

(( a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con

analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle

malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in

coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni

con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per

la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli

Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre

strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e...

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