LEGGE 6 marzo 1976, n. 52 - Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

Coming into Force06 Aprile 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/03/22/076U0052/ORIGINAL
Published date22 Marzo 1976
Enactment Date06 Marzo 1976
Official Gazette PublicationGU n.75 del 22-03-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attivita' di servizio. Tali alloggi rimangono di proprieta' dello Stato.

Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per l'edilizia residenziale.

I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale.

Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative alla acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.

Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procedera', ove necessario, previa delega dei comuni interessati.

Art 2.

Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti che sara'...

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