LEGGE 22 marzo 1971, n. 184 - Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali

Coming into Force13 Maggio 1971
Enactment Date22 Marzo 1971
Published date28 Aprile 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/04/28/071U0184/CONSOLIDATED/19770907
Official Gazette PublicationGU n.105 del 28-04-1971
TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'Istituto mobiliare italiano (IMI) 40 miliardi di lire, affinche' ne disponga, in via rotativa e nei modi determinati dal suo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la sua attivita', per effettuare interventi a favore di imprese industriali per gli scopi e nelle forme di cui ai successivi articoli 2 e 3.

I tassi annui di interesse e la durata massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 sono stabiliti, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di cui al successivo articolo 2, dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N.675.

Art 2.

Sulla base di direttive del CIPE da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale, e che indichino i criteri di priorita', gli interventi previsti dal precedente articolo sono effettuati dall'IMI a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi che, anche mediante modificazioni delle strutture aziendali e produttive, consentano di rafforzarne l'efficienza. L'IMI nella formulazione dei programmi, che possono essere comuni a piu' imprese, deve tendere ad assicurare il precedente livello di occupazione.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N.675.

Art 3.

Per l'attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'IMI puo':

  1. concedere finanziamenti per nuovi investimenti fissi; per nuovi investimenti destinati all'adeguamento di strutture commerciali; per acquisizione di preesistenti attivita' produttive od aziende; per oneri che le imprese sosterranno per la riqualificazione e qualificazione richiesta dai programmi di ristrutturazione per lavoratori gia' occupati o che si prevede di occupare a seguito della realizzazione dei programmi stessi; per adeguamento delle scorte richieste dall'attuazione dei programmi previsti dal precedente articolo;

  2. assumere partecipazioni, per una successiva cessione, al capitale di societa', allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione, favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacita' imprenditoriali;

  3. concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di societa' industriali, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacita' imprenditoriali.

L'IMI presenta trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione analitica sugli interventi effettuati e sull'attivita' svolta in conformita' del primo comma del presente articolo.

Per la valutazione della rispondenza delle direttive del CIPE agli obiettivi proposti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta semestralmente ad esso una relazione illustrativa sull'insieme delle operazioni effettuate.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati dall'IMI in conformita' del primo comma del presente articolo.

Con la relazione previsionale e programmatica il Parlamento...

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