LEGGE 27 giugno 1985, n. 332 - Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502

Coming into Force19 Luglio 1985
Enactment Date27 Giugno 1985
Published date04 Luglio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/07/04/085U0332/CONSOLIDATED/19991227
Official Gazette PublicationGU n.156 del 04-07-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 502, e' sostituito dal seguente:

    "Il comitato e' presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso".

  2. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 502, e' sostituito dal seguente:

    "Ai lavori del comitato di cui al precedente articolo possono prendere parte il presidente della conferenza regionale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, competente per territorio e un rappresentante della regione interessata per territorio, che partecipano ai lavori con voto consultivo.

    Il comitato esprime parere sulla determinazione della tassa di ingresso di ciascun monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socioculturale".

  3. L'articolo 3 della legge 23 luglio 1980, n. 502, e' sostituito dal seguente:

    "L'istituzione, l'abolizione e l'importo della tassa di ingresso per ogni monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui al precedente articolo 1. Con la stessa procedura puo' essere variato l'importo della tassa di ingresso.

    Il decreto di cui al comma precedente ha validita' dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato, per i quali gli introiti della tassa risultino inferiori alle spese di esazione, puo' essere gratuito.

    Con il decreto di cui al primo comma e' stabilita, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi della tassa di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

  4. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:

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