LEGGE 29 novembre 1990, n. 380 - Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto

Coming into Force02 Gennaio 1991
Published date18 Dicembre 1990
Enactment Date29 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/18/090G0432/CONSOLIDATED/20080129
Official Gazette PublicationGU n.294 del 18-12-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. La realizzazione del sistema idroviario padano-veneto e' dichiarata di preminente interesse nazionale.

  2. Alla costruzione e alla gestione del sistema idroviario padano-veneto provvede il Ministero dei trasporti.

Art 2.
  1. Per la prima attuazione del sistema idroviario padano-veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) o, nelle more della sua costituzione, il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, e prorogato dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sentita l'Unione di navigazione interna italiana (UNII) e d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, definisce il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto, nonche' il relativo piano pluriennale di attuazione. Qualora entro novanta giorni non si raggiunga l'intesa con le regioni, il Ministro dei trasporti provvede, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali.

  2. Il Ministro dei trasporti approva, con proprio decreto, il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e il relativo piano pluriennale di attuazione entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Il piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto definisce l'ordine di precedenza degli interventi in funzione della creazione di tratte funzionali e della loro immediata entrata in esercizio, e prevede la realizzazione di strutture per l'interscambio con gli altri sistemi di trasporto nazionali ed internazionali.

Art 3.
  1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva i progetti esecutivi e li trasmette alla competente autorita' di bacino di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla osta...

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