DECRETO-LEGGE 21 Febbraio 2005, n. 16 - Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica

DECRETO-LEGGE 21 Febbraio 2005 , n. 16

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la

sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilita', nonche' alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia

    e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

  2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.

  3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso

    le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi...

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