DIRETTIVA 20 Febbraio 2007 - Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicita' dell'attivita' negoziale. (Direttiva n. 2).

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato

- Ufficio del segretario generale

Alle agenzie

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli enti pubblici non economici

(tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/01)

Agli enti di ricerca

Alle istituzioni universitarie

(tramite il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca)

Alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato

A tutte le regioni

Agli enti locali

Alle aziende del Servizio sanitario nazionale

Ai nuclei di valutazione

Agli organi di controllo interno

Alle sezioni regionali della Corte dei conti e, p. c.:

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

  1. Premessa.

Una visione integrata dell'innovazione non puo' essere dettata unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma e' necessario tener conto della semplificazione dei processi amministrativi, della sostenibilita' degli stessi e della necessita' di interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni che devono operare secondo standard di qualita' e sicurezza.

E' necessaria una forte azione di coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali per condividere gli obiettivi e definire la programmazione di breve e lungo termine, individuando le linee prioritarie d'intervento, le modalita' d'attuazione, di controllo e mettendo a sistema le diverse esperienze e iniziative settoriali gia' realizzate. Il suddetto processo deve ottimizzare gli investimenti per pervenire contestualmente ad un miglioramento della qualita' ed al contenimento della spesa pubblica.

La principale esigenza e' il coordinamento delle iniziative settoriali, di competenza delle diverse amministrazioni, per poter attivare, in tempi brevi ed in modo incrementale, la riorganizzazione dei macroprocessi anche affiancando le amministrazioni nella progettazione e attuazione degli interventi.

Tale coordinamento non puo' prescindere dalla regolamentazione tecnica, necessaria ad omogeneizzare ed integrare le procedure, attraverso l'emanazione delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD).

La metodologia di attuazione del sistema nazionale di e-government presuppone:

la condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento;

il raccordo delle azioni della PA centrale;

il coordinamento delle iniziative nazionali e territoriali anche attraverso una migliore definizione dei contenuti degli accordi di programma quadro;

un'attivita' costante di monitoraggio per la valutazione dello stato di attuazione degli interventi definiti nell'ambito di una strategia condivisa.

I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle linee strategiche gia' diffuse da questo Ministro e consultabili sul sito http://www.innovazionepa.gov.it, a cui devono necessariamente uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:

migliorare l'efficienza interna di ogni singola amministrazione, perseguendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite l'innovazione tecnologica;

realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure;

migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di gestione e della finanza pubblica;

sviluppare i servizi on-line e garantire l'accesso in modo veloce e sicuro combattendo il divario digitale, dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali;

misurare la qualita' dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione sia all'interno della PA che per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini, imprese e altre PA. 2. Profili organizzativi.

Gli obiettivi individuati impongono di dare impulso all'attuazione del CAD, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 17, presso ogni amministrazione centrale, di un unico centro di competenza che presieda alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 18 del CAD al disegno complessivo e all'individuazione delle priorita'. La Conferenza e' il punto di raccordo fra le amministrazioni centrali e la Presidenza del Consiglio. Le linee prioritarie concordate dalla Conferenza sono periodicamente sottoposte al Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione (CMSI) che decide sulla articolazione temporale dei finanziamenti necessari.

Le azioni di coordinamento e indirizzo, come gia' precisato nelle linee strategiche adottate da questo Ministro, richiedono la determinazione di indicatori condivisi per il monitoraggio delle iniziative e per la valutazione degli impatti in termini di costi ed efficienza sul sistema complessivo.

I modelli di valutazione di ogni intervento devono prevedere criteri quantitativi e qualitativi valutabili in ogni fase di un intervento. A tale scopo i centri di competenza, devono assumere un ruolo chiave per poter garantire continuita' e coerenza all'azione di monitoraggio.

I centri di competenza devono altresi' garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 2004, n. 4 promuovendo tutte le iniziative per assicurare la conformita' delle procedure elettroniche delle amministrazioni di competenza alle esigenze dei soggetti disabili.

I centri di competenza espletano i compiti di cui all'art. 17 del CAD, condividendo con i dirigenti delle...

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