DECRETO 20 giugno 2003 - Modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003

IL DIRETTORE GENERALE per la pesca e l'acquacoltura Visto il decreto 19 giugno 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante il Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, di seguito denominato decreto; Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n.

2369/02, art. 12, comma 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Decreta

Art. 1.

  1. Entro il primo giorno feriale successivo alla data di inizio dell'interruzione temporanea effettuata secondo le disposizioni del decreto devono essere depositati, presso gli uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

  2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione, per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita' marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

  3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui al comma 1, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2.

  4. Al termine del periodo di interruzione, l'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

    Art. 2.

  5. Durante il periodo d'interruzione temporanea e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purche' la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

  6. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, la nave puo', durante il periodo d'interruzione temporanea, raggiungere il luogo in cui saranno eseguite le operazioni stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale si e' iniziata l'interruzione temporanea.

  7. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

  8. La nave, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa alle misure di accompagnamento sociale di cui al decreto.

    Art. 3.

  9. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 3, comma 5 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle attrezzature per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante.

  10. L'autorita' marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

  11. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure di accompagnamento sociale previste dal decreto.

    Art. 4.

  12. Al fine di conseguire la corresponsione delle misure sociali di cui all'art. 8 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave o del porto in cui hanno effettuato il fermo, distinte domande redatte secondo gli schemi in allegato al presente decreto.

  13. Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.

  14. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma

    a) personalmente (allegato B1); b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2); c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).

    Art. 5.

  15. Le misure sociali di cui all'art. 8 del decreto sono corrisposte, per i trenta giorni consecutivi di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti

    a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti; b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico...

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