L'interrogatorio formale ed I suoi reali e supposti limiti di ammissibilità

AutoreGianfranco Coccioli
CaricaMagistrato, foro di Lecce
Pagine1215-1217

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L'acquirente di due autovetture ne lamentò la mancata consegna tempestiva da parte della concessionaria che gliele aveva vendute, sicché chiese al Tribunale di Taranto che la venditrice fosse condannata a consegnargliene una e, deducendo di essere stato costretto a ricorrere al noleggio di auto di terzi, a rimborsargliene la spesa.

Il tribunale, nel rigettare la domanda, dichiarò che erano inammissibili la prova testimoniale e l'interrogatorio formale chiesti dall'acquirente, in quanto diretti a provare l'esistenza di un patto, comportante l'assunzione dell'obbligo di immediata consegna delle vetture, coevo agli ordini scritti di acquisto, che, viceversa, non stabilivano alcunché a tale proposito.

All'ammissione di tali prove, dunque, era di ostacolo, a parere del tribunale, l'art. 2722 c.c., a mente del quale ´la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporaneaª.

Con il primo appello, l'acquirente chiese la riforma della sentenza e l'accoglimento della sua domanda, previa ammissione delle sue istanze istruttorie, in quanto non era stata dedotta alcuna contestualità del patto aggiunto e, comunque, la preclusione di cui all'art. 2722 c.c. non poteva valere per l'interrogatorio formale.

La Corte, nel rigettare l'appello, ribadisce le ragioni poste dal tribunale a sostegno della declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale; quanto all'interrogatorio formale, pur dando atto che ad esso non è applicabile l'art. 2722 c.c., dichiara ugualmente inammissibile l'istanza diretta a provocarne l'assunzione.

Nel solco di un orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 4376/1996; n. 8544/2000; n. 381/2001; n. 4243/2003) la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rileva che l'interrogatorio formale non può essere ammesso, quando ´sia in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorioª.

La Corte è dell'avviso che, nel caso sottoposto al suo esame, ricorra questa situazione di inammissibilità, in quanto entrambe le parti avevano prodotto due ordini di acquisto e ´trattandosi di un patto che sarebbe stato stabilito al momento della sottoscrizione dei predetti ordini le parti sicuramente avrebbero provveduto a riempire gli appositi spazi esistenti nei punti indicati con la lettera C negli stessi ordini, spazi che, invece, risultano perfettamente bianchiª.

La decisione che si annota, lì dove afferma l'inapplicabilità dell'art. 2722 all'interrogatorio formale, è assolutamente convincente.

Com'è rilevabile dalla lettura di essa, che dimostra un livello di approfondimento giuridico non espresso dal giudice di primo grado, l'interrogatorio formale richiesto non è precluso dal fatto di esserne oggetto un patto coevo a quello risultante dal documento, giacché l'art. 2722 c.c. non si applica all'interrogatorio formale.

Questa disposizione, pur recando la rubrica ´patti aggiunti o contrari al contenuto di un documentoª, che fa supporre di primo acchito che...

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