CIRCOLARE 6 settembre 2005, n. 189 - Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 6 settembre 2005, n.189 Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada.

A seguito di ripetute istanze presentate a questo Dipartimento concernenti la corretta interpretazione dell'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si e' reso opportuno predisporre la presente circolare, al fine di garantire, per l'applicazione della norma in questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.

Si richiama per correntezza espositiva il testo del comma 2, lettera b), in esame che dispone

´E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita'

  1. il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, il carico puo' essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potra' essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibileª.

Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a seconda dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la eccezionalita' del trasporto, sempre...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT