LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2010, n. 21 - Modifica all'articolo 3, comma 3, ed interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, avente ad oggetto «Misure di razionalizzazione della spesa regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 36 del 16 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16

  1. All'art. 3, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2010, n.

    16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), dopo le parole 'non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.' aggiungere il seguente periodo: 'Eventuali indennita' corrisposte in misura fissa sono convertite in compensi mediante gettoni di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, fatta eccezione per i componenti ed il Presidente del comitato regionale per le comunicazioni le cui indennita' in corso di corresponsione sono ridotte del dieci per cento.'.

    Art. 2

    Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16

  2. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2010 deve interpretarsi nel senso che tutte le commissioni temporanee, operanti presso il consiglio regionale alla data di entrata in vigore della stessa legge, comprese quelle istituite con atto non legislativo, cessano alla data del...

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