Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick