Applicazione della legge n. 102 del 21 febbraio 2006 - prime soluzioni interpretative in materia di risarcimento danni alla persona conseguenti ad incidenti stradali

AutoreAngelo Mandetta
CaricaAvvocato, Giudice di pace di Roma
Pagine1021-1024

    Relazione redatta in occasione del Seminario tenutosi in Roma il 19 giugno 2006 presso la Cassa nazionale forense.


Page 1021

La legge in esame all'art. 3 e 5 sia pure, con espressioni sintetiche e a volte lacunose, ha introdotto due importantissimi principi:

A) l'introduzione del rito del lavoro nelle cause di risarcimento danni alla persona conseguenti ad incidenti stradali;

B) la possibilità che venga riconosciuta al danneggiato una provvisionale anche nei casi in cui lo stesso non si trovi in stato di bisogno.

Lo spirito della legge è stato quello di tutelare la parte debole del rapporto ed in particolare la vittima della strada ossia la persona che ha ricevuto una diminuzione alla integrità psico-fisica, indipendentemente dal ruolo svolto nella dinamica del sinistro ovvero se conducente, trasportato, proprietario del veicolo, pedone, assicurandogli a mezzo del rito del lavoro un rapido processo, con la possibilità di concentrare in poche udienze il procedimento e giungere velocemente alla decisione finale. L'obiettivo della ragionevole durata del processo sarà raggiunto anche se saranno rispettati i termini ordinatori stabiliti dalla L. n. 102/06 e per assolvere tale compito l'Ufficio del giudice di pace si sta organizzando.

Va comunque detto che il rito sino ad ora seguito presso il giudice di pace (e che continuerà ad applicarsi al risarcimento dei danni derivanti dal danneggiamento o dal perimento di cose) dispone anche esso di norme processuali che prevedono preclusioni e decadenze come nel rito del lavoro. Si fa riferimento all'art. 320 del c.p.c.: infatti sin dalla prima udienza deve essere definito dalle parti il thema decidendum e quello probandum. Il rinvio previsto al quarto comma ad una nuova udienza per ulteriori produzioni documentali e richieste di prova viene effettuato soltanto quando si rende necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, considerato che il convenuto può costituirsi anche alla prima udienza. Ove poi in prima udienza non fossero presenti le parti per l'interrogatorio libero finalizzato al tentativo di conciliazione, il giudicante può disporre un breve rinvio in tal senso ed in questo modo rimangono impregiudicati i diritti di prima udienza (precisazione delle domande ed eccezioni ed istanze istruttorie).

@1. La competenza

- In un primo tempo il rinvio effettuato dall'art. 3 della legge in esame all'intero titolo IV del c.p.c. aveva indotto parte degli interpreti a ritenere applicabile l'art. 413 del c.p.c. secondo il quale le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. sono di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro. Ad un più attento esame si è rilevato che la competenza del tribunale attiene esclusivamente alle controversie specificamente indicate dal 409 del c.p.c. (rapporti di lavoro) e che la legge stessa non ha modificato l'art. 7, secondo comma, c.p.c. Pertanto, rimane di competenza del giudice di pace la cognizione delle cause di risarcimento del danno purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71 e del tribunale per quello di valore superiore. Deve quindi ritenersi che il legislatore, come per il rito locatizio, abbia voluto più propriamente riferirsi all'impalcatura del rito speciale e pertanto l'applicazione delle norme dello stesso rimane condizionata nei limiti della compatibilità. Ad esempio non si applicano le norme dall'art. 410 al 412 bis relative al tentativo di conciliazione da svolgersi avanti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Pertanto rimane come unica condizione di procedibilità dell'azione la preventiva richiesta di risarcimento alla compagnia a mezzo raccomandata a.r. ricordando che l'azione potrà proporsi, secondo l'art. 145 del D.L.vo 209/2005 (codice delle assicurazioni) per i danni alla persona non prima di 90 giorni dalla data di ricezione della riferita richiesta.

@2. Ambito di applicazione del nuovo rito

- Va rilevato che l'art. 7, secondo comma, c.p.c., fa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT