Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I.

Alle Autorita' Competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale Alla luce dei chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso pareri relativi alle piu' frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 96/61/CE, e degli approfondimenti svolti congiuntamente alle amministrazioni Regionali presso tavoli tecnici coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene di dover fornire alcuni elementi di interpretazione dell'allegato I al decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorita' competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale.

Definizione del concetto di capacita' produttiva.

In generale le soglie che determinano il campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 sono espresse in termini di capacita' produttiva.

Solo nei casi in cui l'impatto sull'ambiente di una categoria di attivita' non possa essere, ancorche' grossolanamente, stimato in base alla capacita' produttiva, a causa della variabilita' dei processi impiegati nella categoria di attivita' stessa, o nei casi in cui la discontinuita' stagionale sia intrinseca alla produzione, non sono fornite soglie (ad es. impianti chimici) o sono individuate soglie relative a livelli produttivi medi, piuttosto che a reali capacita' produttive (ad es. alimenti vegetali e latte).

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, peraltro, non specificano la definizione di capacita' produttiva.

A riguardo, per capacita' produttiva si deve intendere la capacita' relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

In tutti i casi in cui l'attivita' e' caratterizzata da discontinuita' nella produzione o nei processi, da sequenzialita' dei processi, da piu' linee produttive di diversa capacita' non utilizzate continuativamente in contemporaneita' e da pluralita' di prodotti, si considerino valide le assunzioni seguenti

per il periodo di utilizzo: si assuma in generale che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Pertanto, la capacita' produttiva sara' calcolata moltiplicando la potenzialita' di progetto oraria per 24 ore. Tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti non possano per limiti tecnologici essere condotti in tal modo, o nei casi in cui sia definito un limite legale alla capacita' potenziale dell'impianto e

l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi all'autorita' competente (almeno una volta l'anno); l'autorita' competente effettui verifiche periodiche del non superamento dei limiti; per il carattere di discontinuita' dei processi: si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo; per la pluralita' di linee: si considera la contemporaneita' di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature...

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