Risposta ad interpello (Ag. Entr. - Dir. Reg. Emilia Romagna) 9 maggio 2006, prot. n. 909-19853/ 2006: Interpello 909-95/2006 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

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Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 della L. n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente:

@Quesito

Il signor G.T. è proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio formato da unità adibite ad abitazione ed altre a studi e negozi.

L'assemblea di condominio del 20 luglio 2005 ha deliberato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni del fabbricato, e contemporaneamente ha deliberato che l'amministratore non provveda agli adempimenti previsti per usufruire della detrazione fiscale di cui all'art. 1, della legge n. 449/1997. Il contribuente chiede se, in qualità di singolo condomino proprietario di unità immobiliare ad uso abitativo, può usufruire dell'agevolazione, assolvendo personalmente agli adempimenti previsti dalla legge.

@Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il signor G.T. intende provvedere, all'atto del pagamento di una spesa riferibile ai lavori di ristrutturazione su parti comuni, all'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, informando contemporaneamente l'amministratore del condominio dell'avvenuta presentazione della comunicazione a titolo individuale, obbligando con questo l'amministratore a tenere a disposizione dell'Erario la documentazione (fatture e bonifici bancari) necessaria per usufruire della detrazione.

@Parere dell'agenzia delle entrate

La circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, al punto 3.2, precisa che le spese per interventi di ristrutturazione realizzati su parti comuni di un edificio, sono detraibili soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Utilizzando, quindi, un principio di prevalenza della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario o detentore (purché soggetto passivo dell'Irpef) di unità immobiliari non residenziali, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%. Nel caso tale percentuale sia inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate su parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Nel caso prospettato, quindi, il contribuente ha diritto di avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista sugli interventi realizzati su parti comuni di fabbricati, in qualità di singolo...

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