LEGGE 3 agosto 1998, n. 296 - Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, della Societa' "Dante Alighieri" con sede a Roma, della "Maison de l'Italie" di Parigi, dell'Associazione "Villa Vigoni" di Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centroeuropea, dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, dell'Istituto italolatino americano, degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalita' e la giustizia (UNICRI) nonche' alle erogazioni in denaro e materiale didattico per le scuole non governative all'estero, per le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, per le manifestazioni socioculturali degli scambi giovanili in Italia e all'estero, per i corsi di formazione per docenti di lingua italiana, agli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettivita' italiane all'estero e ai Comitati degli italiani all'estero.

  2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1998, n. 71, e' abrogato.

  3. Gli istituti italiani di cultura possono provvedere, nei limiti delle disponibilita' di bilancio relative al loro funzionamento, all'organizzazione di corsi di lingua italiana avvalendosi, per un periodo di tempo determinato, di personale in possesso di laurea in lettere con votazione non inferiore a 110/110, che abbia una buona conoscenza di una delle principali lingue straniere. Il suddetto personale e' reclutato con contratto a termine, della durata massima di un anno scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico, stipulato dal direttore dell'Istituto italiano di cultura con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e tenuto conto della legge locale. La retribuzione di tale personale non puo' essere inferiore a quella corrisposta al personale docente supplente, di analoga qualifica, in servizio presso le scuole metropolitane in Italia oppure, ove piu' favorevole, al personale docente locale. Il reclutamento di tale personale e' effettuato dagli istituti italiani di cultura, mediante appositi avvisi che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inviati alle facola' di lettere delle universita' italiane; gli istituti potranno anche prevedere, nei limiti delle loro disponibilita', la pubblicazione dei medesimi avvisi su organi di stampa nazionali. E' riconosciuto un titolo di preferenza ai laureati che, nello Stato in cui gli istituti interessati operano, svolgano attivita' di dottorato presso universita' locali oppure svolgano attivita' di ricerca di comprovato valore scientifico e certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.

  4. Il personale docente delle scuole secondarie di cui al contingente previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3, del testo unico delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT