Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
"Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Supplemento
Ordinario n. 52
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi
d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo
1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti
creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo; e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle
banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e
direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca,
autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in
un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca,
autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie; i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al
pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno
diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità
previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso
delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni
di investimento e le SICAV; n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e
l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante
l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o
immobili; o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legale
e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio; p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge
l'attività indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge l'attività
indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del
risparmio, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di
investimento; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A
e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario
d'origine; t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio
promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la
raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di
investimento di natura finanziaria; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o
messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello
indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonchè di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
2. Per "strumenti finanziari" si intendono
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul
mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato
dei capitali; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti
indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse,
su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su
valute, su merci nonchè su indici azionari (equity swaps), anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute,
a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti
lettere e i relativi indici, nonchè i contratti di opzione su valute, su tassi
d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso
il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari
previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando
hanno per oggetto strumenti finanziari
a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione.
6. Per "servizi accessori" si intendono
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare
un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che
concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia
industriale e di questioni connesse, nonchè la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi
compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi
d'investimento.
Art. 2 Rapporti con il diritto comunitario
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca
d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni
comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e provvedono in
merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.
Art. 3 Provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione
degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della
CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti
relativi ai soggetti...
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