PROVVEDIMENTO 29 Ottobre 2007 - Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

e

IL PRESIDENTE DELLA CONSOB

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF");

Visti in particolare i seguenti del TUF:

art. 1, comma 1, lettera r), che individua i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento;

art. 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;

art. 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: i requisiti generali di organizzazione; la continuita' dell'attivita'; l'organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformita' alle norme; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformita' alle norme; la gestione del rischio dell'impresa; l'audit interno; la responsabilita' dell'alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita'; la gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi;

art. 6, comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi:

  1. valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

  2. proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

  3. riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

  4. agevolazione dell'innovazione e della concorrenza;

    art. 5, comma 5-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

  5. i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento secondo il criterio della prevalenza delle funzioni;

  6. lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza;

    art. 5, comma 5-ter, che prevede che il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con le modalita' da esse stabilite ed e' allegato al presente regolamento;

    art. 40, comma 2, e 50, comma 1, che prevedono rispettivamente che le SGR e le SICAV provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge;

    Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini, nonche' il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2006, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini;

    Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, entrambe del 14 giugno 2006, ai sensi delle quali, tra l'altro, le banche e le imprese di investimento devono disporre di solidi dispositivi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi nonche' di adeguati meccanismi di controllo interno;

    Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

    Emanano l'unito regolamento

    Roma, 29 ottobre 2007

    Il Governatore della Banca d'Italia

    Draghi

    Il Presidente della CONSOB

    Cardia

Allegato
PARTE 1

Fonti normative, definizioni e principi generali

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

    1. "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

    2. "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

    3. "autorita' di vigilanza": la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB);

    4. "intermediari": le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'art. 201, comma 7, del TUF;

    5. "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attivita' di investimento o servizi accessori;

    6. "servizi e attivita' di investimento": i servizi e le attivita' previsti all'art. 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonche' alla Sezione A della tabella allegata al TUF;

    7. "servizi accessori": i servizi di cui all'art. 1, comma 6, del TUF, nonche' i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;

    8. "servizi": i servizi e le attivita' di investimento e i servizi accessori;

    9. "cliente": persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;

    10. "cliente al dettaglio": il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF;

    11. "organo con funzione di supervisione strategica": l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

    12. "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

    13. "organi con funzione di controllo": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

    14. "organi aziendali": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformita' delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo puo' svolgere anche quella di supervisione strategica;

    15. "alta dirigenza": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonche' il direttore generale;

    16. "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

    17. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entita' della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

      ii) dipendenti dell'intermediario, nonche' ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attivita' di investimento da parte del medesimo intermediario;

      iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attivita' di investimento da parte del medesimo intermediario;

    18. "analista finanziario": soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;

    19. "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela": soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

    20. il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;

      ii) i figli del soggetto rilevante;

      iii) ogni altro parente entro il quarto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT