Sull'interlocuzione del difensore che non abbia firmato la richiesta di riesame

AutoreMaria Grazia Maglio e Fernando Giannelli
Pagine233-234

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Per onestà di esposizione del nostro pensiero, ci appare doveroso premettere che, a nostro avviso, la natura incidentale della procedura di riesame comporta una compressione dei diritti della difesa, sostanziale e tecnica.

Ed, invero, l'art. 127, terzo comma c.p.p. richiamato dagli artt. 309, ottavo comma e 324, sesto comma, c.p.p. dispone, fra l'altro, che i difensori sono sentiti «se compaiono».

Da ciò discende che non compete al destinatario del provvedimento cautelare, personale o reale, la designazione, da parte del tribunale del riesame, di un difensore ex art. 97 c.p.p., se quello avvisato ai sensi degli artt. 309, ottavo comma, e 324, sesto comma, c.p.p. non compaia all'udienza fissata.

Trattandosi di udienza camerale, non va disposta la traduzione dell'interessato detenuto se non sia lo stesso a far pervenire in termini congrui al giudice del riesame la propria manifestazione di volontà di comparire: solo in questo caso, rileverà l'impedimento eventuale dell'interessato, che determinerà il rinvio della trattazione e della procedura; se si tratti di detenuto in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, l'unica difesa sostanziale concessa - sempreché vi sia espressa manifestazione di volontà in tal senso, e in termine congruo - consiste nella possibilità di rilasciare dichiarazioni al magistrato di sorveglianza competente per territorio, con riguardo alla casa circondariale in cui è astretto l'interessato (art. 101, secondo comma, att. c.p.p.).

Ora, non si deve pensare che sia la sola natura come reale della udienza in materia di misure cautelari a determinare le suesposte, innegabili, compressioni, dei diritti difensivi.

Ed, invero, l'art. 666, terzo comma, c.p.p., in materia di procedimenti di esecuzione, nel prevedere la procedura in camera di consiglio, stabilisce la presenza necessaria del difensore, con le intuibili conseguenze ex art. 97 c.p.p., se il difensore, nominato o designato dal giudice, non sia comparso.

Sotto un profilo generale, va, ancora, notato che l'art. 601, primo e secondo comma c.p.p. (la correlazione di attuare ex art. 601, secondo comma, c.p.p., è quella tra gli artt. 599 e 443, quarto comma, c.p.p., poiché solo in questo caso v'è compatibilità tra l'udienza camerale ed un possibile effetto estensivo dell'impugnazione) statuisce l'obbligo di citazione dell'imputato non appellante, soggetto «tenacemente» dichiarato estraneo al processo d'appello (Cass., sez. V, 23 agosto 1993, n...

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