Interesse della legge o interesse economico?

AutoreFederica Sabatini
CaricaAvvocato, foro di Piacenza
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La disamina della sentenza in rassegna potrebbe suscitare nei lettori una sorta di dilemma, in ordine al contrasto tra l'interesse economico di colui che assume la veste di ricorrente in un giudizio e quello della giustizia. Essa, infatti, attiene ad un argomento poco discusso in materia di circolazione stradale, ma assai importante in quanto pone l'accento sui compiti e i poteri dell'autorità amministrativa.

In primis, è doveroso illustrare sinteticamente il motivo del ricorso proposto avanti il Giudice di pace di Carpi.

Il Prefetto di Modena, nella sua ordinanza-ingiunzione di ricezione del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, aveva omesso di raddoppiare l'importo della sanzione edittale.

A questo punto, il ricorrente ben poteva essere tentato di oblazionare l'importo non raddoppiato della sanzione, così come indicato nell'ordinanza prefettizia emessa, il quale, pertanto, andava a coincidere con il quantum indicato nell'originario verbale a suo tempo impugnato [cifra, comunque, non esigua (euro 716,00)].

Tuttavia, la violazione della norma era assolutamente pacifica. Nel caso di specie, infatti, la Prefettura di Modena non ottemperava a quanto espressamente previsto dall'art. 204, comma 1, c.s., ai sensi del quale «il Prefetto... se ritiene fondato l'accertamento, adotta,... ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione..., secondo i criteri dell'art. 195, comma 2...».

Orbene, il dettato di tale disposizione normativa è assolutamente chiaro ed evidente: la discrezionalità dell'autorità prefettizia, infatti, attiene esclusivamnte alla misura dell'aumento della sanzione, ma non può essere assolutamente inferiore al doppio del minimo edittale della violazione.

Se il Prefetto...

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