La misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Problematiche sulla rilevanza dell’interrogatorio di garanzia e sulla competenza per territorio dei tribunali militari in funzione di giudici del riesame e dell’appello dopo la L. 244/2007

AutoreFrancesco Paolo Garzone
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1. La vicenda processuale

Con istanza avanzata ai sensi dell’art. 291 c.p.p. il P.M. richiedeva nei confronti dell’indagato l’emissione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p..

Il G.I.P. presso il Tribunale Militare di Napoli, nel rigettare la richiesta degli arresti domiciliari, ravvisava l’applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex art. 289, comma 1, c.p.p. e, di conseguenza, fissava l’interrogatorio (preventivo) dell’indagato ai sensi dell’art. 289, comma 2, c.p.p..

Successivamente, con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 292 c.p.p. disponeva la misura cautelare interdittiva.

Avverso quest’ultima ordinanza l’indagato interponeva l’appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. innanzi al Tribunale Militare di Roma.

Chiedeva al G.I.P. emittente, inoltre, con apposita istanza, di dichiarare la perdita di efficacia della misura adottata, non essendosi proceduto, nel termine di Legge di dieci giorni, all’interrogatorio cosiddetto “di garanzia” di cui all’art. 294, comma 1 bis, c.p.p..

Con successiva ordinanza il G.I.P. rigettava l’istanza ritenendo che l’art. 289, comma 2, c.p.p. costituisse norma speciale rispetto a quella generale dell’art. 294, comma 1 bis, c.p.p., ovvero che l’interrogatorio preventivamente

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eseguito a norma della prima delle disposizioni citate esaurisse gli obblighi connessi al rispetto delle facoltà difensive dell’indagato.

Anche tale ordinanza, tuttavia, veniva gravata da appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p..

Entrambi i mezzi d’impugnazione venivano, poi, riuniti, trattati dal Tribunale Militare di Napoli e decisi con la commentata ordinanza del 13 novembre 2009.

Quest’ultima, per l’importanza e l’attualità delle questioni risolte, costituisce una utile occasione per riflettere in ordine alle conseguenza che la Legge Finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 227 n. 244), nel sopprimere “le sezioni distaccate di Verona e Napoli della Corte Militare d’Appello e i relativi uffici della Procura Generale Militare della Repubblica” (art. 2, comma 603), ha prodotto in ordine alla competenza territoriale dei Tribunali Militari di Napoli e Verona in materia di riesame e/o appello cautelare, nonché dei rapporti che intercorrono - in materia di sospensione cautelare dall’ufficio o dal servizio pubblico - fra gli interrogatori, preventivi e successivi all’esecuzione della misura, di cui agli artt. 289, comma 2, e 294, comma 1 bis, c.p.p..

2. La competenza del tribunale militare di Napoli e verona in funzione di giudice del riesame e dell’appello ex artt. 309 e 310 c.p.p. dopo la L. n. 244/2007

L’art. 309, comma 7, c.p.p. prevede che: “Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale il Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la sezione distaccata della Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza”.

Tale disposizione, poi, per espresso richiamo dell’art. 310, comma 2, c.p.p., trova applicazione anche in materia di appello cautelare.

Nessun dubbio sussisteva, di conseguenza, ante legem n. 244/2007, in ordine alla competenza dei Tribunali di Napoli e Verona a decidere in funzione di giudici del riesame e dell’appello avverso le ordinanze pronunciate dai G.I.P. presso i rispettivi uffici.

Sia Verona che Napoli, infatti, erano sede di sezione distaccata della Corte d’Appello Militare.

All’indomani della soppressione di questi ultimi uffici giudiziari ad opera della citata L. n. 244/2007, tuttavia, non costituisce mero esercizio di scuola - ed, anzi, ha costituito oggetto di specifica questione decisa con l’ordinanza in commento dal Tribunale di Napoli - interrogarsi circa la competenza a giudicare in funzione di riesame e/o di appello avverso le ordinanze dei Tribunali di Napoli e Verona.

Ove, infatti, trovasse integrale applicazione la disciplina degli artt. 309, comma 7, e 310, comma 2, c.p.p., la competenza a decidere sulle richieste di riesame e/o appello non potrebbe più appartenersi ai Tribunali di Napoli e Verona, avendo la cit. L. n. 244/2007, all’art. 2, comma 603, soppresso le relative sezioni di Corte Militare d’Appello. La questione, d’altronde, era stata espressamente dedotta come motivo d’incompetenza per territorio dalla difesa dell’indagato nella specifica vicenda giudiziaria. Essa, tuttavia, è stata efficacemente e convincentemente risolta dal Tribunale Militare di Napoli con l’ordinanza in commento, nella quale infatti si legge che: “l’art. 5 del D.L. n. 553/96, convertito con modifiche nella L. 23 dicembre 1996 n. 652, nel fissare i criteri di attribuzione della competenza in materia di gravami su misure cautelari personali emesse dall’autorità giudiziaria militare, ha fatto riferimento non già alle sedi di Corte di Appello - o delle relative sezioni distaccate -, bensì letteralmente ai Tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, sicché la circostanza della soppressione delle suddette sezioni distaccate e delle altre sedi di Tribunali non ha comportato alcuna variazione rispetto al precedente meccanismo di attribuzione di competenza. Deve...

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