Obblighi in materia di accesso ed interconnessione alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate. Interpretazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1?? agosto 2003, n. 259.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 5 luglio 2005 Obblighi in materia di accesso ed interconnessione alle reti di comunicazione

elettronica e alle risorse correlate. Interpretazione dell'articolo 50, comma

1, del

  1. agosto 2003, n. 259.

Con nota del 16 marzo 2005, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, in relazione al recepimento della direttiva 2002/19/CE sull'accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e all'interconnessione alle medesime.

In particolare, la procedura si riferisce all'art. 50, comma 1, 2° periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) ove, nell'indicare il tipo di investimenti effettuati dall'operatore, di cui l'Autorita' possa tenere conto nell'imporre gli obblighi in materia di controllo dei prezzi di interconnessione e di accesso, la disposizione italiana prevede. «L'Autorita', tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi».

La Commissione ritiene che l'inciso aggiunto nella trasposizione del CCE, relativo agli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi possa dar luogo ad un computo di costi aggiuntivi, non previsti dalla direttiva europea che andrebbero poi a gravare ingiustificatamente sui costi di accesso e di interconnessione alla rete.

Allo scopo di evitare ogni interpretazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche contrastante con l'efficacia reale della disposizione contenuta nella direttiva comunitaria ovvero divergente dall'obiettivo da raggiungere da essa indicato, occorre procedere alla ricostruzione della norma nazionale in base alla sua collocazione sistematica nell'ambito delle disposizioni del codice e secondo la volonta' del legislatore. Da tale operazione interpretativa puo' agevolmente trarsi che gli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi risultano ancorati ai soli costi attinenti l'accesso e l'interconnessione contemplati dall'art. 13 della direttiva e sono riferibili ai soli investimenti gia' effettuati, ad esclusione di quelli futuri.

A tale scopo sovviene la considerazione che l'art. 50 disciplina gli obblighi in...

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