DELIBERAZIONE 16 maggio 2005 - Integrazioni alle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 20 giugno 2002, n. 115/02. (Deliberazione n. 89/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 maggio 2005 Integrazioni alle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas 20 giugno 2002, n. 115/02. (Deliberazione n.

89/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 maggio 2005 Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997 (di seguito

deliberazione n. 61/1997); l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2002, n.

115/2002 (di seguito: deliberazione n. 115/2002); la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 404/2005 (di seguito: sentenza n. 404/2005); la decisione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: il Garante) 10 novembre 2004.

Considerato che

l'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995 dispone che ´la pubblicita' di atti e procedimenti delle Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministriª, cio' che consente all'Autorita' di prevedere forme di pubblicita' dei propri atti anche diverse dalla pubblicazione nel menzionato bollettino; conseguentemente, al fine di assicurare la massima pubblicita' dei suoi atti, l'Autorita' ha fatto ricorso anche a strumenti diversi da quelli sopra richiamati, quali la pubblicazione nel proprio sito internet; e che tale prassi e' stata codificata

(a) nell'art. 4 della deliberazione n. 61/1997, limitatamente agli atti di avvio e di conclusione dei procedimenti di natura individuale; (b) nell'art. 3 dell'Allegato A della deliberazione n.

115/2002, con riferimento alle deliberazioni a carattere generale, degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni consultive e propulsive dell'Autorita', nonche' dei pareri obbligatori o facoltativi, e delle proposte, rese nell'ambito di procedimenti per l'adozione di provvedimenti intestati ad amministrazioni terze; con sentenza n. 404/2005, il Tar Lombardia, limitatamente alla pubblicazione nel sito internet dell'Autorita' di provvedimenti individuali di natura sanzionatoria, ha ritenuto idonea la previsione di cui all'art. 4 della deliberazione n. 61/1997 in quanto detta deliberazione sarebbe ´espressione di autonomia organizzativa e non di un potere normativo esternoª; e che l'Autorita' intende proporre appello...

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